La terza rottamazione delle cartelle dovrebbe riguardare tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017. La seconda rottamazione riguardava invece tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Sono inclusi anche gli accertamenti esecutivi, che non necessitano d’iscrizione a ruolo, oltre ai debiti ancora non riportati in atti o documenti formalmente trasmessi al contribuente.

La terza rottamazione delle cartelle dovrebbe includere tutti i carichi affidati dal 2000 al 2017, e dovrebbe consentire, come le precedenti definizioni agevolate, l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. La sola presentazione della domanda dovrebbe sospendere tutte le procedure esecutive in corso, tranne quelle giunte al primo incanto con esito positivo.

Dovrebbero essere ammessi alla terza rottamazione:

  • i contribuenti che sono decaduti dalla prima sanatoria;
  • i contribuenti decaduti dalla seconda sanatoria, nel caso in cui saldino tutte le somme dovute sino alla fine di ottobre, in un’unica soluzione, entro la fine di novembre.

L’ammissione alla terza rottamazione estinguerà i giudizi in corso solo a seguito di definizione integrale delle somme dovute. Il mancato o ritardato pagamento, anche di un solo giorno, determinerà difatti la perdita di tutti i benefici, e le somme residue non potranno più essere rateizzate.

Gli importi oggetto della nuova rottamazione dovrebbero essere definiti in 5 anni, in rate semestrali. Il pagamento della prima rata dovrebbe essere eseguito entro il 16 maggio 2019.

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