L’ Avv. Avanzolini Federico in data 15.05.2025 , ha ottenuto, per conto della sua assistita, il riconoscimento dell’ accertamento e la condanna della USL di LATINA al pagamento della somma di € 52.000,00 quale corrispettivo per lo svolgimento di lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del P.O.S.M. Goretti di Latina, in qualità di sub appaltatore.

Andiamo ad articolare e analizzare tutto il caso in specie, e le motivazioni che hanno portato alla seguente controversia, fino alla sentenza emessa e depositata dal Tribunale di Latina.
Con atto di citazione notificato il 19/7/2021, la società ricorrente ha convenuto in giudizio l’Azienda USL di Latina chiedendo l’accertamento e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 52.000,00, quale corrispettivo per lo svolgimento di lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del P.O.S.M. Goretti di Latina, in attuazione di progetto esecutivo approvato.
L’attrice ha esposto che, con deliberazione n. , l’appalto è stato aggiudicato alla società x per un corrispettivo complessivo di € 664.911,43; che, conseguentemente, in data 30/4/2019, è stato sottoscritto dai rappresentanti legali delle parti il contrato d’appalto per i lavori di ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale di Latina S.M. Goretti.
Successivamente, la società x in data 23/5/2019, ha sottoscritto contratto di subappalto con la società ricorrente S.r.l.s. nostra assistita, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera del cartongesso, dell’impianto idrico sanitario, delle opere murarie annesse, opere di pittura dei controsoffitti e del PVC pavimentazioni e rivestimenti; il subappalto dell’attrice è stato autorizzato dall’Azienda USL di Latina, con determinazione n. 52 del 21/6/2019, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la realizzazione delle predette opere per un importo a corpo stimato pari ad € 70.000,00 oltre IVA (è stato altresì autorizzato ulteriore subappalto con Giast Elettrica S.n.c. per i lavori dell’impianto elettrico per importo pari ad € 30.000,00)
Il 27/8/2019 la società ricorrente ha emesso nei confronti della appaltatrice Euro90 fattura n. 9/2019 in acconto di € 27.000,00. A seguito della ricezione di comunicazione proveniente dalla convenuta, in relazione alla risoluzione del contratto d’appalto tra essa e società x , dovuta a gravi inadempienze e ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dall’appaltatrice, la società ricorrente S.r.l.s. ha comunicato alla Azienda USL che avrebbe dovuto ancora ricevere il pagamento del primo SAL di € 30.000,00 (come da fattura del 27/8/2019 pari ad € 27.000,00 e il saldo della trattenuta pari ad € 3.000,00, emessa il 9/12/2019) chiedendo, altresì, il saldo dei lavori svolti presso il cantiere del pronto intervento del Goretti per un importo pari ad € 22.000,00. In risposta la convenuta ha comunicato ai subappaltatori l’impossibilità di far ricorso al comma 13 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016, per cui gli stessi si sarebbero dovuti rivalere, per il mancato saldo delle fatture emesse, nei confronti dell’impresa affidataria e sub committente, avendo, tra l’altro, l’Azienda USL, provveduto a liquidare quanto dovuto per le lavorazioni eseguite dall’appaltatore e dai subappaltatori, alla stessa società x -.
La società attrice, sostenendo al contrario l’applicabilità del comma 13 della predetta disposizione del codice dei contratti pubblici all’epoca vigente, che ammette la corresponsione diretta dal committente al subappaltatore dell’importo da quest’ultimo maturato in caso di mancato versamento da parte dell’appaltatore, ha convenuto in giudizio l’Azienda USL concludendo con le richieste sopra riportate in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, l’Azienda USL di Latina ha contestato quanto dedotto da parte attrice rilevando l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della previsione normativa di cui all’art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016.
Nello specifico, la convenuta ha allegato di aver provveduto al riconoscimento e liquidazione delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore e dai subappaltatori in favore della Euro90 S.r.l., non essendo imposto all’Azienda USL alcun altro onere, restando in capo alla società x di doversi far carico non solo dei danni da essa prodotti nei propri confronti in ragione della risoluzione del contratto a causa di ritardi e inadempienze, ma anche di doversi ritenere responsabile e tenuta al pagamento di quanto all’AUSL richiesto da parte della società attrice nel presente giudizio.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e l’autorizzazione alla chiamata in causa della società x ., dalla quale ha chiesto che fosse tenuta indenne per tutte le somme eventualmente dovute alla società ricorrente ; ha quindi chiesto l’accertamento del ritardo nell’esecuzione dei lavori e dell’inadempimento contrattuale dello stesso terzo chiamato, con condanna alla restituzione di quanto già versato in suo favore.
Con ordinanza del 2/12/2022, il g.i. non ha ammesso “la prova per interpello e testi articolata dalla parte convenuta AZIENDA USL DI LATINA nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.; i cap. 1, 2, 5 e 7 sono relativi a circostanze documentate e documentabili (segnatamente nei rapporti tra enti pubblici e privati); i cap. 3 e 4 sono generici e perciò inconducenti; il cap. 7 ripropone il contenuto di un documento non controverso” e ha “preso atto che parte attrice non ha formulato richieste istruttorie”.
All’esito dell’udienza del 16/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l’udienza del 15/5/2025 per la decisione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c..
La domanda introdotta dalla società ricorrente deve essere accolta per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti.
La società attrice ha agito per ottenere il pagamento diretto da parte della stazione appaltante, la convenuta Azienda USL di Latina, dei lavori svolti in qualità di società subappaltatrice della Euro90 S.r.l. sulla base del disposto di cui all’art. 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.
L’art. 105, comma 13, del d.lgs. 50 del 2016, vigente al momento di introduzione della domanda giudiziale e il cui contenuto è stato trasposto integralmente, a seguito dell’introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici, nella previsione di cui all’art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici.
Detto meccanismo di corresponsione diretta del prezzo per i servizi prestati dai subappaltatori da parte della stazione appaltante è consentito qualora a) il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Secondo i parametri individuati a livello sovranazionale (raccomandazione n. 2003/361/CE), che identificano l’impresa quale “ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”, nella categoria delle piccole imprese rientrano quelle che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Al contempo la raccomandazione qualifica la micro-impresa quella che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Posto che risulta non controverso che per le caratteristiche ad essa proprie (relative al numero dei dipendenti e al fatturato annuo) la società attrice possa
qualificarsi come “piccola impresa”, sulle modalità operative della norma in esame è utile richiamare, in ottica interpretativa, un recente comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 25/11/2020, in base al quale è stato chiarito come la previsione di cui al comma 13 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, “si prefigge lo scopo di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e il soddisfacimento dei crediti dalle stesse maturati, ponendole al riparo dal rischio dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento da parte dell’appaltatore”.
Nello specifico “Il citato articolo 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Ciò posto, si ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. Nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC appare dunque imposto un obbligo, in capo alla stazione appaltante, di corresponsione diretta del compenso per le prestazioni eseguite da parte del subappaltatore, a prescindere dall’eventuale inadempimento posto in essere dall’appaltatore o dal pagamento eseguito in favore dell’appaltatore anche per le prestazioni affidate ai subappaltatori.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
accoglie la domanda proposta dalla società ricorrente e per l’effetto condanna l’Azienda USL di Latina al pagamento della somma di € 52.000,00 in favore della stessa attrice, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo.