VITTORIA IN C.G.T. DI II GRADO DEL LAZIO DELLO STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO AVANZOLINI E ANNULLAMENTO TOTALE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU PER HOTEL

Lo Studio Legale & Tributario Avanzolini in data 23.12.2024 , ha ottenuto l’annullamento totale di un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di San Felice Circeo con variazione della rendita catastale che aveva portato un omesso pagamento IMU pari ad euro 165.000,00 .

La società ricorrente , come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 901/1/2021 emessa in data 10.03.2021 e depositata il 22.11.2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina sul ricorso avverso avviso di accertamento n. 2248 relativo all’ anno d’imposta 2015 ai fini IMU emesso
dal Comune di San Felice Circeo.
L’appellante deduce:

  • che l’area oggetto dell’atto impositivo, in zona marina, è solo in parte di proprietà della società G.R.A.P.E,
    quella più retrostante, e in parte del Demanio Marittimo, quella più prossima al mare;
    -che la ripartizione in tal senso, era stata prevista da un verbale di delimitazione in data 24.02.1977, elaborato
    da apposita Commissione presso il Compartimento Marittimo di Roma, per aggiornare il confine tra la
    proprietà privata e quella demaniale, a seguito di mutamenti morfologici subiti dalla zona costiera;

-che il verbale era stato inoltrato dalla Capitaneria di Porto di Gaeta all’Agenzia del Territorio per gli ulteriori sviluppi.
Ora, in base a tale verbale, la delimitazione delle due porzioni era tracciata da una linea di vernice azzurro marino, lungo la quale erano posti dieci termini lapidei. Il documento, che prevedeva tale modalità di delimitazione di unica area in due porzioni, stabiliva che esso avrebbe impegnato immediatamente la società, mentre avrebbe avuto effetto per l’Amministrazione dello Stato solo dopo le approvazioni prescritte, il cui iter non era stato completato.
Aggiungeva, la parte, che aveva successivamente promosso giudizio innanzi al Tribunale di Roma per accertare i contorni della sua proprietà, conclusosi con sentenza a lei favorevole n. 105351 del 1986, che individuava le due proprietà in base ad una CTU all’uopo disposta.
La società motiva l’appello con le seguenti motivazioni:
1)omessa motivazione della sentenza della c.t.p. di latina in ordine al punto 1) del ricorso, in merito alla nullita’ dell’avviso di accertamento per violazione del verbale di delimitazione della capitaneria di porto di Roma e per violazione della sentenza del tribunale di Roma 10535/1986;
2) motivazione contraddittoria della sentenza della c.t.p. di Latina nel merito;
3) omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza della c.t.p. di latina in ordine al punto 2) in ordine al
difetto di motivazione ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 42, comma 2, del d.p.
r. 29 settembre 1973, n. 600;
Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza appellata e di annullare e dichiarare nullo e privo di ogni
effetto l’avviso di accertamento IMU 2248 anno d’imposta 2015 con vittoria di spese nel doppio grado di giudizio.
Con memoria deposita rendita catastale rettificata e DOCFA con relativo frazionamento e sentenza favorevole di primo grado.
Il Comune di San Felice non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione è da accogliere.
Dalla documentazione depositata in atti, si evince che in data 24.02.1977, la Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma, con verbale di delimitazione ha constatato che “ la morfologia della zona in argomento, nel corso degli anni risulta avere subito notevoli alterazioni dovute a cause naturali e artificiali.
La Commissione ha stabilito che, “scopo della delimitazione, è la definizione della linea di demarcazione tra la zona che presenta caratteristiche di demanio Marittimo e quella retrostante che non ha tali caratteristiche. I vertici di tale poligonale di delimitazione sono stati definiti con vernice indelebile di colore azzurro marino e vanno dal n. 1 6 corrispondente al confine di ponente, al n. 10 ricadente sul confine a levante della proprietà, con l’intesa che la società interessata provvederà, con la collaborazione del Genio Civile all’opposizione di n. 10 termini lapedei in corrispondenza dei tratti di vernice predetta. In posizione retrostante a detta poligonale, e fino al confine catastale sopramenzionato della proprietà privata (particella 15 e 20 del foglio 35) ricade una zona che nelle mappe risulta ancora rappresentata a mare. La definizione della situazione giuridica di tale zona dovrà essere stabilita nella sede competente.
Tale verbale, ha affermato testualmente che: “il presente verbale mentre impegna senz’altro la societa’ g.r.a.p.e. s.r.l. relativamente alla delimitazione effettuata, avra’ pieno effetto per l’amministrazione dello stato solo quando avra’ ottenuto le prescritte approvazioni”.
La seconda eccezione è da accogliere.
Il giudice di primo grado afferma che non può procedere all’accoglimento del ricorso per mancanza di un adeguato supporto probatorio, dato che agli atti non risulta la rappresentazione planimetrica, rilevante ai fini IMU, per la distinzione dei fabbricati alla parte privata e al Demanio; e né è ricavabile né dalla nota della
Capitaneria di Porto, né soprattutto risulta la C.T.U. del Tribunale di Roma, unico documento utile per comprendere quali particelle sono di competenza della società ricorrente.
La società ha depositato la CTU del Tribunale di Roma oggetto del
giudizio e della sentenza n. 105351 del 1986, oltre alla Perizia giurata in data 27.05.2020 presso il Tribunale di Latina.

E’ evidente dunque che l’appellante è stato in grado di opporsi all’atto di accertamento, grazie alla motivazione
in esso contenuta, che gli ha consentito di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa
nei suoi confronti.
Le spese sono compensate in considerazione dell’andamento della controversia.

La Corte accoglie l’appello
Spese compensate.
Latina lì 2 dicembre 2024

Lo Studio Legale Avanzolini con la presente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, oramai passata in giudicato ho ottenuto non solo l’annullamento integrale dell’imposta IMU dovuta, ma anche il presupposto e principio per ottenere , l’annullamento IMU anche per gli anni successivi, in modo da da far cessare in maniera definitiva , da parte degli Enti pubblici, l’emissioni di atti e avvisi di accertamento per le imprese , totalmente non dovuti, e solo per lucrare e incassare imposte maggiorate.